Covid19, il testo del Dpcm 22 marzo 2020

Ufficializzati i contenuti del DPCM 22 marzo 2020 annunciato dal Presidente del Consiglio Conte durante la conferenza stampa di sabato 21 marzo. 
Come previsto, esso prevede maggior rigore per lo svolgimento delle attività economiche commerciali ed anche produttive ma anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto da oggi fino al prossimo 3 aprile.
Per le attività commerciali, rimane possibile esercitare le attività già previste dal DPCM 11 marzo. Pertanto possono aprire supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, panifici, ecc.), oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie descritte nelle nostre precedenti comunicazioni.
Per quanto riguarda il commercio all’ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell’allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO.
Continuano a poter essere operativi gli alberghi e strutture identificate dal codice 55.1 così come le attività professionali.
Per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali…), sono genericamente sospese salvo quelle previste nell’Allegato 1, che potrà esser eventualmente integrato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità “smart working o a distanza”.
Può continuare o svolgimento di ulteriori attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto che può sospenderle quando non ravvisi le condizioni previste dalla norma.
Il Prefetto può inoltre permettere l’attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione sia dannosa per gli impianti o pericolosa
Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).
Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.

In allegato il Decreto e l’allegato in formato pdf. Scarica qui.

dpcm 22 marzo 2020.pdf

All. 1.pdf.pdf