STATUTO 

“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA 

REGIONE MOLISE” 

Approvato il 12 dicembre 2014

STATUTO 

“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA REGIONE MOLISE” 

Art. 1 

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza 

1. L’“Associazione Regionale delle Imprese, delle AttivitĂ  Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio-Imprese per l’Italia della Regione Molise”, denominata anche “Confcommercio-Imprese per l’Italia Regione Molise”, di seguito per brevitĂ  “Confcommercio Molise” è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. “Confcommercio Molise” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio regionale.

3. “Confcommercio Molise” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza unitario, regionale e pluriterritoriale, delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Regione Molise, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto agli artt. 11 e 12 dello Statuto confederale.

4. “Confcommercio Molise” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 2 

Sede e durata 

“Confcommercio Molise” ha sede in Campobasso ed ha durata illimitata.

Art. 3 

Princìpi e Valori Ispiratori 

“Confcommercio Molise” informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:

a) la libertĂ  associativa come aspetto della libertĂ  politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertĂ  politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la societĂ  civile;

c) la responsabilitĂ  verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai princìpi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;

j) “Confcommercio Molise” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 4 

Scopi e Funzioni 

1. “Confcommercio Molise”:

a) promuove i princìpi ed i valori che ne ispirano l’azione;

b) tutela e rappresenta a livello regionale e pluriterritoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi aderenti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Confcommercio Molise” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati aderenti;

c) nel rispetto dei princìpi e nelle forme di cui al precedente art. 1, rappresenta a livello regionale e pluriterritoriale il sistema confederale nelle materie di competenza locale;

d) concorre, nei modi e nelle forme ritenute piĂą opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale e pluriterritoriale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detti ambiti;

e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, agli imprenditori associati ed agli aspiranti imprenditori, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

f) può promuovere, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

g) si dota della struttura organizzativa piĂą consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-regionali;

h) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello regionale e pluriterritoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

i) può promuovere, sostenere, coordinare ed armonizzare le attività sindacali delle articolazioni, territoriali e/o categoriali, presenti sul territorio regionale;

j) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

k) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

l) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell’associazione sia richiesta o ammessa;

m) coordina la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze dell’Enasco e con quelle degli altri enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed operanti in ambito regionale;

n) svolgere attività di studio e di ricerca, nonché attività di promozione dell’immagine del sistema in ambito regionale;

o) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di AutoritĂ  pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

2. “Confcommercio Molise” può svolgere ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:

a) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interterritoriale, regionale od interregionale, anche attraverso l’attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Associazione Regionale e/o dagli altri livelli del sistema confederale;

b) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;

c) il sostegno, il coordinamento o l’esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;

d) lo svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, promozione dell’immagine del sistema in ambito regionale o di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale;

e) a “Confcommercio Molise”, inoltre, possono essere attribuite, da parte della Confederazione, previa deliberazione del Consiglio nazionale confederale, funzioni di coordinamento di specifici progetti e/o compiti di sviluppo associativo di interesse nazionale, da svolgere nei territori di competenza.

Art. 5 

Rapporti con la Confederazione 

1. “Confcommercio Molise” si impegna altresì ad accettare:

I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;

II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

IV) le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

Art. 6 

Adesione ed Inquadramento degli Associati 

1. Possono aderire a “Confcommercio Molise”, in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella regione

Molise, che svolgono la propria attivitĂ  imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

2. Il Consiglio può deliberare l’ammissione, in qualitĂ  di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalitĂ , principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio Molise”, con le modalitĂ  e le specifiche condizioni stabilite dallo stesso Consiglio, mediante delibera.

3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio regionale.

4. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all’art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicitĂ , di efficienza organizzativa e di rappresentativitĂ , i soci sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonchĂ© nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria, eventualmente costituiti da “Confcommercio Molise”. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalitĂ  di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con “Confcommercio Molise”.

5. Qualora a carico delle articolazioni organizzative subregionali, orizzontali e/o verticali, previste al precedente comma 4, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata dall’Organo deliberante corrispondente all’Assemblea, o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio Molise” può nominare un Commissario presso l’articolazione interessata. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi del livello regionale interessato.

6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio Molise”, o ad essa aderente, attribuisce la titolaritĂ  del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio Molise”, nonchĂ© dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di “Confcommercio Molise”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Molise”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo regionale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 6, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio Molise”, o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio Molise” promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7 

Adesione: modalità e condizioni 

1. Per aderire a “Confcommercio Molise”, in qualitĂ  di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attivitĂ  per limiti di anzianitĂ  o vecchiaia, nonchĂ© dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarĂ  notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.

4. L’adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per quello successivo.

5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio Molise”.

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio Molise”, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio Molise”.

9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8 

Decadenza e recesso 

1. La qualità di socio di “Confcommercio Molise” si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Molise” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

6. “Confcommercio Molise”, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo regionale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo regionale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 9 

Sanzioni 

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio Molise”, sono:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) l’espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’attivitĂ  degli Organi associativi.

Art. 10 

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società 

1. Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio Molise” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio Molise” soltanto partecipi.

3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio Molise” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione regionale.

5. L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio Molise” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio regionale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11 

Gruppo Giovani Imprenditori 

1. In seno a “Confcommercio Molise”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio Molise”, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Molise”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi regionali.

Art. 12 

Gruppo Terziario Donna 

1. In seno a “Confcommercio Molise”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio Molise”, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio Molise”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi regionali.

Art. 13 

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Interregionale 

1. “Confcommercio Molise”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali confinanti, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Interregionale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria regione e dalle altre regioni interessate.

2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Unione Interregionale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Unioni Regionali nel medesimo territorio.

3. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio Molise” di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Interregionale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria regione, è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14 

Composizione Organi Associativi 

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Molise” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Molise”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio Molise”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Molise” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio Molise” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Molise” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 15 

Incompatibilità 

1. Presso “Confcommercio Molise” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L’incompatibilità di cui al superiore comma è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio Molise”.

3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio Molise”.

Art. 16 

Durata 

1. Presso “Confcommercio Molise” tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni. Per tutte le cariche può essere prevista un’indennità e/o un gettone di presenza.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 17 

Rieleggibilità del Presidente 

Presso “Confcommercio Molise” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 18 

Organi 

1. Gli Organi di “Confcommercio Molise” sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio;

– il Presidente;

– la Giunta;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri.

2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 19 

Assemblea: composizione 

1. L’Assemblea di “Confcommercio Molise” è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a quattro per ogni singolo associato.

3. Ai legali rappresentanti o delegati delle delegazioni territoriali, dei sindacati di settore e delle associazioni di categoria costituite spetta un voto ogni 10 soci o frazione rappresentanti.

Art. 20 

Assemblea: competenze 

1. L’Assemblea di “Confcommercio Molise” è ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio Molise”;

b) approva, indicativamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, indicativamente entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto:

– il Presidente;

– il Consiglio, nella composizione e con le modalitĂ  previste dall’art. 22;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Interregionale di diretto interesse e sullo scioglimento di “Confcommercio Molise.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “Confcommercio Molise” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi regionali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 21 

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento 

1. L’Assemblea di “Confcommercio Molise” è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, indicativamente entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione all’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta e/o con strumenti telematici, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.

5. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

7. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di paritĂ  di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di paritĂ , la proposta si intende respinta.

9. L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di “Confcommercio Molise” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di “Confcommercio Molise”.

10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 14, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 20 % dei componenti l’Assemblea. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 60% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di “Confcommercio Molise” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell’Assemblea può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 22 

Consiglio: composizione 

1. Il Consiglio di “Confcommercio Molise” è composto da:

a) il Presidente, che lo presiede;

b) 12 Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci;

c) i Presidenti delle Delegazioni Territoriali costituite;

d) i Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;

e) il Presidente regionale “50&Più Enasco”;

f) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 23, comma 1, del presente Statuto.

2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23 

Consiglio: competenze 

1. Il Consiglio di “Confcommercio Molise”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Molise”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione di “Confcommercio Molise”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

3. Il Consiglio, inoltre:

a) su proposta del Presidente, elegge 5 membri di Giunta, tra i propri componenti;

b) su proposta del Presidente, tra i membri di Giunta, nomina il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente Amministratore;

c) su proposta motivata del Presidente, revoca il Vice Presidente Vicario e/o il Vice Presidente Amministratore;

d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;

e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;

f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “Confcommercio Molise”;

g) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

h) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore, delle Associazioni di Categoria e delle Delegazioni territoriali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;

i) delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria autonome, nonchĂ© di Organizzazioni/Enti che perseguano finalitĂ , principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio Molise”;

j) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

k) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio Molise” negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;

l) delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

m) esprime proprio parere vincolante sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unione Interregionale di interesse, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del presente Statuto;

n) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi regionali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;

o) può deliberare per tutte le cariche un’indennità e/o un gettone di presenza;

p) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;

q) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;

r) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;

r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 24 

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento 

1. Il Consiglio di “Confcommercio Molise” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata mediante comunicazione scritta e/o con strumenti telematici, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 8 giorni prima della data della riunione.

4. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data delle riunione.

5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di paritĂ , prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrĂ  essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 25 

Presidente 

1. Il Presidente di “Confcommercio Molise” è eletto dall’Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio Molise”.

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio Molise”; ne ha la firma, che può delegare;

b) ha la rappresentanza politica di “Confcommercio Molise” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;

c) ha la gestione ordinaria di “Confcommercio Molise”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;

e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;

f) su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;

g) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto;

h) nomina il Commissario di cui all’art. 6, comma 5;

i) propone al Consiglio l’elezione di 5 membri di Giunta;

j) propone al Consiglio la nomina del Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e del Vice Presidente Amministratore;

k) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

l) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio Molise”, nominando avvocati e procuratori alle liti;

m) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

n) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio Molise”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

o) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;

p) può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all’art. 21, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 26 

Giunta 

1. La Giunta di “Confcommercio Molise” è composta dal Presidente, che la presiede, e da 5 membri eletti dal Consiglio, su proposta del Presidente, tra i propri componenti.

2. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio Molise” e lo coadiuva nelle sue funzioni.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

4. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio Molise” presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;

c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;

d) delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;

e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

5. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederĂ  alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalitĂ  elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

6. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

7. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di paritĂ , prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrĂ  essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 27 

Collegio dei Revisori dei Conti 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio Molise” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal 21/ 25

componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 28 

Collegio dei Probiviri 

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio Molise” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri convocata dal componente più anziano d’età, nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialitĂ , indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio Molise”:

a) delibera sulle controversie tra i soci di “Confcommercio Molise” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio Molise”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri regionale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio Molise”.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 29 

Arbitrato 

1. Le controversie tra soci e “Confcommercio Molise” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Campobasso. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

2. Se le parti sono piĂą di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Campobasso.

3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 30 

Direttore 

1. Il Direttore di “Confcommercio Molise” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;

b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;

d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Confcommercio Molise”, assicurando il loro buon funzionamento;

e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di di “Confcommercio Molise”;

f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;

i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;

j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

3. L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonchĂ© con lo svolgimento di attivitĂ  di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attivitĂ  di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualitĂ  di socio e con la carica di amministratore di societĂ  e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le societĂ  e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtĂą di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonchĂ© in nome e per conto del livello stesso.

Art. 31 

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria 

1. Il patrimonio di “Confcommercio Molise” è costituito:

– dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

– dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

– dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. “Confcommercio Molise” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

– le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

– i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale e del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituiti ai sensi degli artt. 11, comma 12, e 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

– le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio Molise”;

– ogni bene lasciato in ereditĂ  o legato;

– ogni provento derivate dall’esercizio delle attivitĂ  che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonchĂ© ogni altra attivitĂ  ad esse connessa, complementare o accessoria;

– ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio Molise”;

– le entrate derivanti da attivitĂ  di raccolta fondi.

3. “Confcommercio Molise” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. “Confcommercio Molise” ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

5. E’ fatto divieto a “Confcommercio Molise” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 32 

Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario di “Confcommercio Molise” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 33 

Scioglimento 

In caso di scioglimento di “Confcommercio Molise”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34 

Rinvio 

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 35 

Norma Transitoria 

1. In sede di prima approvazione e fino al primo rinnovo degli organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto, le delegazioni territoriali riconosciute da Confcommercio Molise di cui all’art. 22 comma 1 lettera c) sono le associazioni provinciali Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Campobasso e Confcommercio Imprese per l’Italia – Isernia, giĂ  socie del sistema confederale.

2. A partire dalla data di delibera di approvazione del presente statuto, tutte le nuove adesioni territoriali e regionali fatte mediante apposita scheda associativa regionale sono di esclusiva competenza della Confcommercio – Imprese per l’Italia Regione Molise. Le due associazioni provinciali di cui al comma 1 del presente articolo si impegnato al trasferimento dei rispettivi soci alla Confcommercio Molise entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2016.

3. Gli Organi della Confcommercio – Imprese per l’Italia Regione Molise in corso di mandato alla data di delibera di approvazione del presente statuto restano in carica sino al loro primo rinnovo successivo all’approvazione predetta. Ai sensi dell’art. 17, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente alla data di approvazione del presente statuto.

4. Per tutto il resto il presente statuto diventa efficace dalla data di delibera di approvazione.